L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile. I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).
Descrizione
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome.
Come fare
Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
Cosa serve
Pe maggiori info rivolgersi al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
Cosa si ottiene
Adozione di un figlio.
Tempi e scadenze
Norme di riferimento Legge n. 184 del 4/5/1983; Legge n. 149 del 28/03/2001; Legge n. 173 del 19 ottobre 2015.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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