Il diritto all'assegno per il nucleo decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni.
Pagamento assegni concessi: il pagamento avviene tramite l'Inps semestralmente, attraverso le proprie strutture. Ovviamente, le somme da corrispondere sono quelle stabilite dalla legge e per il periodo nel quale sussiste il diritto.
Recupero delle somme indebitamene corrisposte: il Comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione. La comunicazione è trasmessa all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.